IVA ED IRPEF IN AGRICOLTURA
L'IRPEF IN AGRICOLTURA (DITTE INDIVIDUALI E SOC. SEMPLICI)
In agricoltura per le ditte individuali e società semplici l´imposizione sui redditi non viene fatta in base al reddito effettivo conseguito, ma in base ad un reddito medio ordinario rappresentato dai redditi catastali (quindi legato agli immobili posseduti e/o gestiti).
L´IVA, che è una imposta indiretta prevede un regime speciale per l´agricoltura.
Presupposto per poter applicare l´imposizione fiscale specifica per le attività agricole è di esercitare attività che siano considerate agricole ai sensi dell´art. 2135 del codice civile (DLgs 228/2001 art. 1 comma 1).
Questa condizione è necessaria ma può non essere sufficiente. In genere si distingue tra attività agricola "principale" e attività agricole "connesse".
Art. 2135: le attività agricole principali
E´ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività:
-coltivazione del fondo,
-selvicoltura,
-allevamento di animali
-(ed attività connesse).
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
I cambiamenti principali rispetto alla versione dell´art 2135 prima del DLgs 228/2001 sono che si parla di animali e non di bestiame come prima. Questo ha allargato il campo delle attività agricole all´allevamento di specie che prima non era comprese, ad esempio anche all´allevamento di cani. Inoltre non è più necessario il "legame con il fondo", cioè con il terreno sul quale potrebbe essere realizzata la coltivazione (cfr. colture idroponiche, ecc.) e questo in parte crea dei problemi per l´imposizione sui redditi su base catastale.
Possibili esempi di prodotti aziendali che derivano dall´attività principale:
- Grano
- Mais
- Uva
- Olive
- Frutta
- Tronchi
- Vitelli
- Lana
- Latte
L´art 2135: attività connesse - i beni
Si intendono comunque ...e per quanto riguarda l´irap?
L´IVA, che è una imposta indiretta prevede un regime speciale per l´agricoltura.
Presupposto per poter applicare l´imposizione fiscale specifica per le attività agricole è di esercitare attività che siano considerate agricole ai sensi dell´art. 2135 del codice civile (DLgs 228/2001 art. 1 comma 1).
Questa condizione è necessaria ma può non essere sufficiente. In genere si distingue tra attività agricola "principale" e attività agricole "connesse".
Art. 2135: le attività agricole principali
E´ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività:
-coltivazione del fondo,
-selvicoltura,
-allevamento di animali
-(ed attività connesse).
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
I cambiamenti principali rispetto alla versione dell´art 2135 prima del DLgs 228/2001 sono che si parla di animali e non di bestiame come prima. Questo ha allargato il campo delle attività agricole all´allevamento di specie che prima non era comprese, ad esempio anche all´allevamento di cani. Inoltre non è più necessario il "legame con il fondo", cioè con il terreno sul quale potrebbe essere realizzata la coltivazione (cfr. colture idroponiche, ecc.) e questo in parte crea dei problemi per l´imposizione sui redditi su base catastale.
Possibili esempi di prodotti aziendali che derivano dall´attività principale:
- Grano
- Mais
- Uva
- Olive
- Frutta
- Tronchi
- Vitelli
- Lana
- Latte
L´art 2135: attività connesse - i beni
Si intendono comunque ...e per quanto riguarda l´irap?
AGEVOLAZIONI IMU E TASI 2015
L´IVA IN AGRICOLTURA (DITTE INDIVIDUALI E SOCIETA´ SEMPLICI)
Possibili regimi applicabili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:
-Il regime speciale (quello "naturale" per le imprese agricole)
-Il regime ordinario
-Il regime di esonero
Il regime ordinario in agricoltura
Tutti gli agricoltori in regime speciale o di esonero possono optare per l'applicazione del regime ordinario.
Se si opta si deve rimanere nel nuovo regime per almeno tre anni.
(Nel caso che, prima dell'opzione, siano stati fatti degli investimenti, è possibile recuperare l'IVA relativa agli anni ancora rimasti (rettifica; periodo di rettifica))
Un esempio di calcolo: i dati di partenza
• Prodotto venduto: 1000 + 10% IVA
Mezzi tecnici acquistati:
• Acquisto fertilizzante: 200 + 4% IVA
• Acquisto semente: 100 + 10% IVA
• Acquisto gasolio: 200 + 10% IVA
...e il calcolo
• IVA incassata: 1000*10% = 100
• IVA versata: 200*4% + 300*10% = 8+30 = 38
• IVA da versare all'Erario: 100 - 38 = 62
Il regime speciale in agricoltura
Se adotto il regime IVA speciale per il calcolo della mia posizione nei confronti dell'erario mi servono soltanto i dati relativi alle vendite (ed autoconsumi) e non mi servono i dati relativi agli acquisti.
In particolare mi servono:
Aliquote normali e percentuali di compensazione dei prodotti venduti ed autoconsumati; il calcolo della posizione nei confronti dell'erario; per quanto riguarda l'IVA sulle vendite si usano le aliquote ordinarie; per quanto riguarda l'IVA sugli acquisti si calcola forfettariamente applicando all'imponibile delle vendite le percentuali di compensazione.
Un esempio di calcolo basato sulla stessa situazione vista per il regime ordinario. In questo caso ci serve una informazione in più (la percentuale di compensazione del prodotto venduto) ma possiamo fare a meno dei dati delle vendite.
Vendiamo 1000 del prodotto A che ha aliquota ordinaria 10% e percentuale di compensazione pari al 4%.
...e il nuovo calcolo
IVA incassata = 1000 * 10% = 100
IVA versata (calcolo a forfait) = 1000 * 4% = 40
Da versare ad Erario: 100 - 40 = 60
Nel regime speciale per conoscere la posizione nei confronti dell'Erario non ci serve di conoscere che cosa è stato acquistato e le relative aliquote (ma la contabilità IVA va tenuta come per il regime ordinario); non si può mai andare a credito di imposta; non sempre il regime speciale è il più favorevole per l'agricoltore; non sempre è possibile applicarlo.
Cosa significa andare a credito di imposta?
Nel regime ordinario può succedere che l'IVA pagata con gli acquisti sia superiore a quella che io ho incassato con le vendite, ad esempio se un anno io acquisto un trattore o ristrutturo un casale. Se sono in regime ordinario, invece di dover versare la differenza (positiva) tra IVA incassata ed IVA versata, se tale differenza è negativa posso richiederne il rimborso all'Erario. In questo caso vado a credito di imposta (cioè vanto un credito nei confronti dello Stato).
In regime speciale non si può andare a credito di imposta perché non si prendono in considerazione gli esborsi effettivi di IVA fatti con gli acquisti, ma si calcolano a forfait con le percentuali di compensazione. Quindi, visto che le percentuali di compensazione al massimo sono uguali alle aliquote ordinarie ma non sono mai superiori, al massimo si può chiudere "in pari", ma non si può mai andare a credito di imposta, anche se si fanno degli investimenti.
In quali casi è conveniente optare per il regime ordinario
I due regimi (speciale ed ordinario) si differenziano soltanto per quanto riguarda il calcolo dell'IVA versata con gli acquisti (effettiva nel caso dell'ordinario, calcolata a forfait nel caso dello speciale).
Conviene optare per il regime ordinario tutte le volte in cui l'IVA effettivamente pagata è superiore a quella che verrebbe calcolata a forfait. Ciò accade quando faccio tanti investimenti (ad es. ristrutturo un casale per agriturismo); quando mi rivolgo molto all'esterno, soprattutto per l'acquisto dei servizi (se sono un agronomo e mi occupo in proprio della direzione tecnica, non ho esborso di IVA, se assumo alle mie dipendenze un agronomo e gli pago uno stipendio, non ho esborso di IVA, se non posso permettermi un dipendente e chiamo un agronomo per delle consulenze, mi farà delle notule con il 21% di IVA).
Se abbiamo ristrutturato un casale spendendo 300.000 euro + IVA al 10%, con il regime ordinario potremmo recuperare 30.000 euro di IVA che invece non possiamo recuperare con il regime speciale.
Se opto per il regime ordinario ci devo rimanere obbligatoriamente per almeno tre anni.
Visto che un immobile dura nel tempo, posso conservare tutto il vantaggio in termini di IVA solo se rimango nel regime ordinario 10 anni (per le macchine gli anni sono 5).
Se ristrutturo un casale e ritorno al regime speciale prima di 10 anni, ad es. dopo 5 anni, devo restituire allo Stato la metà (5/10) dei 30.000 euro di IVA recuperati.
Il regime IVA a forfait per le attività connesse
Come abbiamo visto per l'imposizione sui redditi, anche per l'IVA è possibile avere una tassazione particolare per le attività connesse di produzione di servizi (ad es. agriturismo o servizi in conto terzi che siano attività agricole).
Questo è regolato dall'art. 34 bis introdotto nel DPR n. 633 del 1972 dalla Legge finanziaria 2004: per le attività dirette alla produzione di beni ed alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, l'imposta sul valore aggiunto è determinata riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.
Nell'esempio precedente sull'agriturismo fatto per il problema della imposizione sui redditi, avevamo parlato di un agriturismo con un imponibile (prima dell'IVA) pari a 20.000 euro.
L'aliquota IVA per le attività agrituristiche è del 10%. Quindi l'imprenditore, oltre ai 20.000 euro di imponibile, incasserà: 20.000 x 10% = 2.000 di IVA (per un totale di 22.000 euro).
A fronte dei 2.000 euro di IVA incassati verranno considerati a forfait 1.000 euro (50%) di IVA pagata per acquisti. Quindi presupponendo che l'imprenditore andasse in pari per l'IVA per quanto riguarda le altre attività aziendali per quanto riguarda l'Agriturismo, dei 2.000 euro di IVA incassati potrà trattenerne 1.000 (50%) e dovrà versare all'Erario gli altri 1.000.
Regime di esonero - soggetti destinatari
Imprese agricole con volume d'affari non superiore a 7.000 euro costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti inclusi nella prima parte della Tabella A del TUIR. Il piccolo imprenditore agricolo che rientra nel regime di esonero non deve liquidare l'imposta né procedere al versamento, non deve tenere nessun tipo di contabilità, non deve presentare la dichiarazione Iva annuale. L'unico obbligo è numerare e conservare le fatture e le bollette doganali, ivi comprese le fatture emesse dai suoi clienti sulle quali è autorizzato a trattenere l'imposta. Gli obblighi da cui gli imprenditori agricoli vengono esonerati in parte vengono trasferiti sui cessionari e committenti, i quali quando acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, devono emettere autofattura, in luogo del cedente esonerato, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione. L'agricoltore cedente ha l'obbligo di conservare l'autofattura emessa dal committente e ha il beneficio di "trattenere" l'iva indicata nell'autofattura, essendo esonerato dall'obbligo di versamento.
Il cessionario o committente provvederà a registrare la fattura emessa per conto del produttore agricolo separatamente nel registro degli acquisti.
-Il regime ordinario
-Il regime di esonero
Il regime ordinario in agricoltura
Tutti gli agricoltori in regime speciale o di esonero possono optare per l'applicazione del regime ordinario.
Se si opta si deve rimanere nel nuovo regime per almeno tre anni.
(Nel caso che, prima dell'opzione, siano stati fatti degli investimenti, è possibile recuperare l'IVA relativa agli anni ancora rimasti (rettifica; periodo di rettifica))
Un esempio di calcolo: i dati di partenza
• Prodotto venduto: 1000 + 10% IVA
Mezzi tecnici acquistati:
• Acquisto fertilizzante: 200 + 4% IVA
• Acquisto semente: 100 + 10% IVA
• Acquisto gasolio: 200 + 10% IVA
...e il calcolo
• IVA incassata: 1000*10% = 100
• IVA versata: 200*4% + 300*10% = 8+30 = 38
• IVA da versare all'Erario: 100 - 38 = 62
Il regime speciale in agricoltura
Se adotto il regime IVA speciale per il calcolo della mia posizione nei confronti dell'erario mi servono soltanto i dati relativi alle vendite (ed autoconsumi) e non mi servono i dati relativi agli acquisti.
In particolare mi servono:
Aliquote normali e percentuali di compensazione dei prodotti venduti ed autoconsumati; il calcolo della posizione nei confronti dell'erario; per quanto riguarda l'IVA sulle vendite si usano le aliquote ordinarie; per quanto riguarda l'IVA sugli acquisti si calcola forfettariamente applicando all'imponibile delle vendite le percentuali di compensazione.
Un esempio di calcolo basato sulla stessa situazione vista per il regime ordinario. In questo caso ci serve una informazione in più (la percentuale di compensazione del prodotto venduto) ma possiamo fare a meno dei dati delle vendite.
Vendiamo 1000 del prodotto A che ha aliquota ordinaria 10% e percentuale di compensazione pari al 4%.
...e il nuovo calcolo
IVA incassata = 1000 * 10% = 100
IVA versata (calcolo a forfait) = 1000 * 4% = 40
Da versare ad Erario: 100 - 40 = 60
Nel regime speciale per conoscere la posizione nei confronti dell'Erario non ci serve di conoscere che cosa è stato acquistato e le relative aliquote (ma la contabilità IVA va tenuta come per il regime ordinario); non si può mai andare a credito di imposta; non sempre il regime speciale è il più favorevole per l'agricoltore; non sempre è possibile applicarlo.
Cosa significa andare a credito di imposta?
Nel regime ordinario può succedere che l'IVA pagata con gli acquisti sia superiore a quella che io ho incassato con le vendite, ad esempio se un anno io acquisto un trattore o ristrutturo un casale. Se sono in regime ordinario, invece di dover versare la differenza (positiva) tra IVA incassata ed IVA versata, se tale differenza è negativa posso richiederne il rimborso all'Erario. In questo caso vado a credito di imposta (cioè vanto un credito nei confronti dello Stato).
In regime speciale non si può andare a credito di imposta perché non si prendono in considerazione gli esborsi effettivi di IVA fatti con gli acquisti, ma si calcolano a forfait con le percentuali di compensazione. Quindi, visto che le percentuali di compensazione al massimo sono uguali alle aliquote ordinarie ma non sono mai superiori, al massimo si può chiudere "in pari", ma non si può mai andare a credito di imposta, anche se si fanno degli investimenti.
In quali casi è conveniente optare per il regime ordinario
I due regimi (speciale ed ordinario) si differenziano soltanto per quanto riguarda il calcolo dell'IVA versata con gli acquisti (effettiva nel caso dell'ordinario, calcolata a forfait nel caso dello speciale).
Conviene optare per il regime ordinario tutte le volte in cui l'IVA effettivamente pagata è superiore a quella che verrebbe calcolata a forfait. Ciò accade quando faccio tanti investimenti (ad es. ristrutturo un casale per agriturismo); quando mi rivolgo molto all'esterno, soprattutto per l'acquisto dei servizi (se sono un agronomo e mi occupo in proprio della direzione tecnica, non ho esborso di IVA, se assumo alle mie dipendenze un agronomo e gli pago uno stipendio, non ho esborso di IVA, se non posso permettermi un dipendente e chiamo un agronomo per delle consulenze, mi farà delle notule con il 21% di IVA).
Se abbiamo ristrutturato un casale spendendo 300.000 euro + IVA al 10%, con il regime ordinario potremmo recuperare 30.000 euro di IVA che invece non possiamo recuperare con il regime speciale.
Se opto per il regime ordinario ci devo rimanere obbligatoriamente per almeno tre anni.
Visto che un immobile dura nel tempo, posso conservare tutto il vantaggio in termini di IVA solo se rimango nel regime ordinario 10 anni (per le macchine gli anni sono 5).
Se ristrutturo un casale e ritorno al regime speciale prima di 10 anni, ad es. dopo 5 anni, devo restituire allo Stato la metà (5/10) dei 30.000 euro di IVA recuperati.
Il regime IVA a forfait per le attività connesse
Come abbiamo visto per l'imposizione sui redditi, anche per l'IVA è possibile avere una tassazione particolare per le attività connesse di produzione di servizi (ad es. agriturismo o servizi in conto terzi che siano attività agricole).
Questo è regolato dall'art. 34 bis introdotto nel DPR n. 633 del 1972 dalla Legge finanziaria 2004: per le attività dirette alla produzione di beni ed alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, l'imposta sul valore aggiunto è determinata riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.
Nell'esempio precedente sull'agriturismo fatto per il problema della imposizione sui redditi, avevamo parlato di un agriturismo con un imponibile (prima dell'IVA) pari a 20.000 euro.
L'aliquota IVA per le attività agrituristiche è del 10%. Quindi l'imprenditore, oltre ai 20.000 euro di imponibile, incasserà: 20.000 x 10% = 2.000 di IVA (per un totale di 22.000 euro).
A fronte dei 2.000 euro di IVA incassati verranno considerati a forfait 1.000 euro (50%) di IVA pagata per acquisti. Quindi presupponendo che l'imprenditore andasse in pari per l'IVA per quanto riguarda le altre attività aziendali per quanto riguarda l'Agriturismo, dei 2.000 euro di IVA incassati potrà trattenerne 1.000 (50%) e dovrà versare all'Erario gli altri 1.000.
Regime di esonero - soggetti destinatari
Imprese agricole con volume d'affari non superiore a 7.000 euro costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti inclusi nella prima parte della Tabella A del TUIR. Il piccolo imprenditore agricolo che rientra nel regime di esonero non deve liquidare l'imposta né procedere al versamento, non deve tenere nessun tipo di contabilità, non deve presentare la dichiarazione Iva annuale. L'unico obbligo è numerare e conservare le fatture e le bollette doganali, ivi comprese le fatture emesse dai suoi clienti sulle quali è autorizzato a trattenere l'imposta. Gli obblighi da cui gli imprenditori agricoli vengono esonerati in parte vengono trasferiti sui cessionari e committenti, i quali quando acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, devono emettere autofattura, in luogo del cedente esonerato, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione. L'agricoltore cedente ha l'obbligo di conservare l'autofattura emessa dal committente e ha il beneficio di "trattenere" l'iva indicata nell'autofattura, essendo esonerato dall'obbligo di versamento.
Il cessionario o committente provvederà a registrare la fattura emessa per conto del produttore agricolo separatamente nel registro degli acquisti.
2014 NUOVE IMPOSTE SUI TERRENI AGRICOLI
Terreni agricoli: registro al 9%.....CONTINUA A LEGGERE