03 Dicembre 2024
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LE DETRAZIONI
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DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO

LE DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO

1) Quando si può dire che un figlio è a carico?

Se nel corso dell´anno ha posseduto un reddito complessivo non superiore a € 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili.

2) Secondo quali regole spettano le detrazioni?

Le detrazioni spettano a prescindere dall´età del figlio, dalla convivenza con i genitori e dall´eventuale circostanza che il figlio sia portatore di handicap.

3) A quanti figli spettano le detrazioni?

Le detrazioni spettano per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi gli affidati o affiliati.

4) In che misura spettano le detrazioni?

€ 950 (sino al 31 dicembre 2012, l´importo era di € 800)

€ 1.220 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni (sino al 31 dicembre 2012, l´importo era di € 900)

La detrazione è aumentata di un importo pari a:

- € 400, per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell´art. 3 L. 5 febbraio 1992, n. 104 (sino al 31 dicembre 2012, l´incremento era di € 220);

- € 200 per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di tre figli a carico.

5) Come si calcolano le detrazioni per figli a carico?

La formula è la seguente:

detrazione teorica x [(95.000 - reddito complessivo)/95.000)].

Se il rapporto è pari a zero, minore di zero o uguale a uno, la detrazione non compete.

In caso di presenza di più figli l´importo di 95.000 viene incrementato di 15.000 per ogni figlio successivo al primo.

Quindi ad esempio in caso di tre figli la formula è:

detrazione teorica x [(125.000 - reddito complessivo)/125.000].

6) Quali sono le regole per la ripartizione della detrazione tra i genitori?

Le regole variano a seconda che i genitori siano:

• non legalmente ed effettivamente separati

in tal caso la ripartizione per figli a carico è ripartita, in via normativa, nella misura del 50% ciascuno a meno che i genitori stessi si accordino per attribuire l´intera detrazione a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato.

• legalmente ed effettivamente separati

in tal caso la detrazione spetta interamente al genitore affidatario salvo diverso accordo; in caso di affidamento congiunto la detrazione è ripartita tra i genitori, salvo diverso accordo.

• genitori non coniugati

si applica la stessa disciplina valida per i genitori separati qualora siano presenti provvedimenti di affidamento relativi ai figli. In assenza di tali provvedimenti la detrazione va ripartita al 50% tra i genitori salvo diverso accordo.

7) Esistono ulteriori agevolazioni per le famiglie numerose?

In presenza di almeno 4 figli a carico, ai genitori è riconosciuta, oltre alla detrazione ordinaria, un´ ulteriore detrazione di importo pari a € 1.200. Non spetta per ciascun figlio, ma deve intendersi come bonus complessivo e unitario a beneficio della famiglia numerosa.

8) Quali sono le regole per la ripartizione tra coniugi del bonus di € 1.200 per le famiglie con almeno 4 figli?

La detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva la detrazione spetta ai genitori affidatari in base agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico la detrazione spetta a quest´ultimo per l´intero importo.

9) A chi spetta la detrazione in caso di coniuge fiscalmente a carico dell´altro?

In caso di coniuge fiscalmente a carico dell´altro la detrazione per i figli compete a quest´ultimo per l´intero importo.

10) Oltre ai redditi ordinari quali sono gli altri redditi che concorrono al raggiungimento del limite stabilito per essere a carico, ossia € 2.840,51?

Nel calcolo dell´importo di € 2.840,51 bisogna comprendere anche:

- le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, Santa Sede;

- i redditi soggetti a imposta sostitutiva ex art. 27, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (vecchi "contribuenti minimi");

- i redditi d´impresa e di lavoro autonomo soggetto ad imposta sostitutiva sulle nuove attività produttive (art. 13, L.388/2000);

- i redditi di locazione a cedolare secca;

- la quota esente di reddito dei frontalieri (redditi di lavoro dipendente prestato all´estero in zone di frontiera e in altri paesi limitrofi).
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