Ivie
26-02-2013 18:58 - IVIE
RIFERIMENTI NORMATIVI
art. 19, D.L. 201/2011 co. da 13 a 17, così come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013).
CHE COSA E´?
- Si tratta dell´imposta sul valore degli immobili situati all´estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.
CHI E´ IL SOGGETTO PASSIVO DELL´IMPOSTA?
- Il soggetto passivo dell´imposta è il proprietario dell´immobile, ovvero il titolare di altro diritto reale sullo stesso (usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie; il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali; il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
N.B. il nudo proprietario non viene tassato.
IN CHE MISURA E´ STABILITA L´IMPOSTA?
- L´imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell´anno nei quali si è protratto il possesso; è stabilita nella misura dello 0,76% del valore degli immobili. La determinazione del valore dell´immobile, ai fini dell´imposta, è fatta sulla base del valore catastale come determinato e rivalutato nel Paese in cui l´immobile è situato ai fini dell´assolvimento di imposte di natura patrimoniale e reddituale.
ALCUNE PARTICOLARITA´
- L´imposta non è dovuta se di importo non superiore a 200€.
- Spetta comunque un credito di imposta per quelle assolte nel Paese estero (Ue/See) in cui è sito l´immobile.
- Per gli immobili sottoposti alla nuova tassazione non si applicano le regole previste ai fini Irpef per gli immobili situati all´estero (art. 70, co. 2, tuir).
- Si rimanda alla normativa in materia Irpef, oltre per quanto concerne i versamenti, la liquidazione, l´accertamento e la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso, anche per le modalità di versamento dell´imposta in acconto e a saldo.
- Per i soggetti che prestano lavoro all´estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all´estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l´Italia, per il periodo di tempo in cui l´attività lavorativa è svolta all´estero, si prevede la misura ridotta dello 0,4% per l´immobile adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze.
art. 19, D.L. 201/2011 co. da 13 a 17, così come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013).
CHE COSA E´?
- Si tratta dell´imposta sul valore degli immobili situati all´estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.
CHI E´ IL SOGGETTO PASSIVO DELL´IMPOSTA?
- Il soggetto passivo dell´imposta è il proprietario dell´immobile, ovvero il titolare di altro diritto reale sullo stesso (usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie; il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali; il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
N.B. il nudo proprietario non viene tassato.
IN CHE MISURA E´ STABILITA L´IMPOSTA?
- L´imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell´anno nei quali si è protratto il possesso; è stabilita nella misura dello 0,76% del valore degli immobili. La determinazione del valore dell´immobile, ai fini dell´imposta, è fatta sulla base del valore catastale come determinato e rivalutato nel Paese in cui l´immobile è situato ai fini dell´assolvimento di imposte di natura patrimoniale e reddituale.
ALCUNE PARTICOLARITA´
- L´imposta non è dovuta se di importo non superiore a 200€.
- Spetta comunque un credito di imposta per quelle assolte nel Paese estero (Ue/See) in cui è sito l´immobile.
- Per gli immobili sottoposti alla nuova tassazione non si applicano le regole previste ai fini Irpef per gli immobili situati all´estero (art. 70, co. 2, tuir).
- Si rimanda alla normativa in materia Irpef, oltre per quanto concerne i versamenti, la liquidazione, l´accertamento e la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso, anche per le modalità di versamento dell´imposta in acconto e a saldo.
- Per i soggetti che prestano lavoro all´estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all´estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l´Italia, per il periodo di tempo in cui l´attività lavorativa è svolta all´estero, si prevede la misura ridotta dello 0,4% per l´immobile adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze.
Fonte: Davide Soletta