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Fare pace con il fisco

Fare pace con il fisco
scritto da Davide Soletta il 14-02-2013 11:37
Può capitare che il Fisco avanzi delle pretese che riteniamo ingiuste. O che si accorga di dichiarazioni non veritiere. E allora la tentazione è di ricorrere al contenzioso fiscale. Ma le liti giudiziarie costano sempre parecchio, anche per chi le vince. Perciò è più conveniente tentare la strada della pace, con uno dei diversi strumenti a disposizione. Eccoli in sintesi.

Accertamento con adesione (concordato) (D.Lgs n. 218/1997)

Il contribuente, che ha subìto accessi, ispezioni, verifiche oppure ricevuto un avviso di accertamento, ha l´opportunità di aprire una finestra di dialogo con il fisco, presentare nuovi elementi o dati e ridiscutere la propria posizione. Sostanzialmente ha la possibilità di cercare un accordo con l´ufficio delle imposte, riconoscendo la fondatezza delle contestazioni che gli sono state sollevate e ricevendo, in cambio, uno sconto sulle sanzioni. Infatti se il contradditorio va a buon fine, si ridefiniscono le maggiori imposte dovute, con vantaggi per entrambe le parti che possono così evitare un lungo contenzioso.

Tutti i contribuenti possono aderire: persone fisiche, società di persone, associazioni professionali, società di capitali, enti, sostituti d´imposta.

Avvio del procedimento

La procedura può essere attivata dall´Ufficio finanziario competente o, in limitate ipotesi, dallo stesso contribuente.

Nel primo caso l´ufficio invia al contribuente, prima della notifica dell´avviso di accertamento, un invito a comparire, nel quale sono indicati:

-i periodi di imposta suscettibili di accertamento

-il giorno e il luogo della comparizione

-i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte

-le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni e interessi dovuti in caso di definizione agevolata

Nel secondo caso invece, qualora al contribuente sia stato notificato un avviso di accertamento non preceduto dall´invito al contradditorio può formulare istanza in carta libera di accertamento con adesione (istanza di concordato).

La presentazione dell´istanza da parte del contribuente produce la sospensione di 90 giorni dei termini di impugnativa, di pagamento e di iscrizione provvisoria al ruolo. Entro 15 giorni dalla ricezione dell´istanza l´ufficio formula l´invito a comparire.

L´accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal capo dell´ufficio. Viene in particolare evidenziato quanto dichiarato dal contribuente, quanto proposto in rettifica dall´ufficio e quanto definito in contradditorio.

Il perfezionamento dell´atto di accertamento con adesione si ha con il versamento delle somme dovute entro 20 giorni dalla redazione dell´atto stesso. Comporta la riduzione delle sanzioni ad un terzo del minimo. E´ possibile versare quanto dovuto anche ratealmente. L´accertamento definito con adesione non alimenta il contenzioso, ossia non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell´ufficio ed esclude la punibilità per reati tributari. Esso estende la sua efficacia, oltre che alle imposte dirette e all´IVA, anche alle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria e catastale e all´INVIM.

Definizione degli inviti al contradditorio

Il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell´invito al contradditorio mediante comunicazione al competente ufficio e versamento delle somme dovute entro il 15° giorno antecedente alla data fissata per la comparizione. Alla comunicazione deve essere allegata la quietanza dell´avvenuto pagamento. Il procedimento consente la riduzione alla metà delle sanzioni previste per l´ordinario accertamento con adesione e dunque ad un sesto del minimo edittale.

Adesione ai verbali di constatazione

Il contribuente ha la possibilità di definire il rapporto tributario conseguente alle constatazioni risultanti dai processi verbali di constatazione.
L´adesione deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data della consegna del verbale medesimo mediante comunicazione al competente Ufficio dell´Agenzia delle entrate ed all´organo che ha redatto il verbale.
In presenza dell´adesione le sanzioni applicabili sono ridotte della metà rispetto a quelle previste per l´ordinario accertamento con adesione e dunque un sesto del minimo edittale.

Acquiescenza (D.Lgs n. 218/1997)

Quando un contribuente riceve un avviso di accertamento fondato su dati e valutazioni difficilmente contestabili, può accettare l´atto, rinunciando al ricorso, ottenendo così una riduzione delle sanzioni amministrative (un terzo rispetto a quelle previste dall´ordinario accertamento con adesione).
Per godere di tale riduzione, il contribuente deve rinunciare ad impugnare l´avviso di accertamento o a presentare istanza di accertamento con adesione. Inoltre deve pagare, entro il termine di proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenendo conto delle riduzioni.
Le sanzioni sono ridotte della metà se l´avviso di accertamento non è stato preceduto dall´invito a comparire.

Autotutela (D.M. 11/02/1997 n. 37)

Nel momento in cui il contribuente impugna l´atto emanato dal fisco presentando ricorso sorge una controversia. Prima che inizi la fase contenziosa, ovvero anche in pendenza di giudizio è prevista la possibilità che l´amministrazione finanziaria riveda il proprio operato mediante ricorso alla c.d. autotutela. Tale procedimento consiste nel potere concesso all´amministrazione finanziaria di annullare eventuali atti propri ritenuti illegittimi o infondati.

L´annullamento degli atti della pubblica amministrazione può avvenire sia d´ufficio sia su richiesta del contribuente il quale dovrà indirizzare l´istanza agli uffici competenti.

Affinché si possa ricorrere al procedimento dell´autotutela è necessario che si verifichi una delle seguenti fattispecie:

-errore di persona;

-evidente errore logico o di calcolo;

-errore di presupposta imposta;

-doppia imposizione;

-mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;

-mancanza di documentazione successivamente sanata;

-sussistenza dei requisiti per fruire delle detrazioni, deduzioni o regimi agevolati, precedentemente negati;

-errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall´amministrazione.

In ogni caso deve essere data priorità alle fattispecie di rilevante interesse generale e, fra quest´ultime, a quelle per le quali vi sia in atto o vi sia il rischio di un vasto contenzioso (vengono valutati i seguenti fattori: grado di probabilità di soccombenza dell´Amministrazione, valore della lite, costo della difesa, rischio di corrispondere le spese della lite alla controparte).

Ravvedimento (D.Lgs. n. 472/1997)

Istituto che consente all´autore di omissioni o irregolarità di rimediare spontaneamente alle violazioni, usufruendo di significative riduzioni delle sanzioni amministrative applicabili, purché la regolarizzazione intervenga entro limiti precisi temporali.

La sanzione viene ridotta:

a) ad un decimo del minimo (dal 30% si passa al 3%) nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b) ad un ottavo del minimo (dal 30% si passa al 3,75%), se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all´anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall´omissione o dall´errore;

c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l´omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per
l´omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Quando la liquidazione deve essere eseguita dall´ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l´esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell´avviso di liquidazione.

La conciliazione giudiziale

La conciliazione giudiziale è il mezzo attraverso il quale si può chiudere in tempi brevi un contenzioso aperto con il fisco, evitando così il rischio e i costi di un eventuale proseguimento. Essa si applica a tutte le controversie per le quali hanno giurisdizione le Commissioni tributarie provinciali ed è concepita come mezzo di risoluzione permanente delle controversie stesse. Ha un campo di applicazione più vasto, rispetto all´accertamento con adesione, poiché comprende anche tutti i tributi locali.

Presenta le seguenti caratteristiche:

- è proponibile solo in primo grado;

- è esperibile su iniziativa del giudice, dell´amministrazione finanziaria o del contribuente e, presuppone il consenso delle parti;

- riguarda le liti non risolvibili in base a prove certe; in pratica, si potrà far ricorso alla conciliazione giudiziale se gli accertamenti sono stati redatti sulla base di presunzioni semplici e non su prove immediate e incontrovertibili;

- riguarda le sole controversie relative a casi in cui è ammessa la definizione dell´accertamento con adesione del contribuente;

- non consente la restituzione di quanto già versato all´ente impositore.

Ricorrendo alla conciliazione giudiziale, il contribuente può godere di notevoli vantaggi, come ad esempio la sopracitata possibilità di chiudere definitivamente la partita con il fisco, se la conciliazione è totale, la compensazione delle spese di giudizio, la riduzione al 40 per cento delle sanzioni amministrative dovute.

La conciliazione giudiziale può essere realizzata sia in udienza che fuori udienza.

Nel primo caso, l´udienza di trattazione si svolge di fronte alla Commissione tributaria provinciale. Se l´accordo viene raggiunto, viene redatto direttamente un verbale, contenente i termini della conciliazione e la liquidazione delle somme dovute.

La conciliazione "fuori udienza" viene invece avviata in base ad un eventuale accordo già raggiunto tra l´Ufficio e il contribuente.
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