S.r.l. 1 euro
S.r.l. 1 euro
scritto da Davide Soletta il 01-01-2013 14:32
SRL SEMPLIFICATE
SRL A CAPITALE RIDOTTO
(Rif. normativo: D.L. 22/06/2012 n. 83, art. 44 convertito con modificazioni dalla legge 07/08/2012 n.134)
Caratteristiche principali:
- Può essere costituita solo da persone fisiche che abbiano compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione.*vedi nota
- Capitale sociale minimo, anche simbolico, inferiore a € 10.000.
- L´atto costitutivo non deve adeguarsi al modello standard.
- Deve sostenere tutte le spese tipiche della costituzione come una srl tradizionale e quindi sono dovuti gli oneri notarili, le imposte di bollo e i diritti di segreteria.
- Il conferimento deve essere fatto in denaro e versato all´organo amministrativo al momento della costituzione.
*Chiarimenti Assonime (circolare n. 29 2012):
"la srl a capitale ridotto può essere costituita sia da persone fisiche di età inferiore, sia da persone fisiche di età superiore ai 35 anni". Tesi sostenuta anche dal Ministero dello Sviluppo economico.
**Un parere del ministero della Giustizia (prot. n. 43644 del 10 dicembre 2012) fatto proprio nella Circolare 3657/C del ministero dello Sviluppo Economico, indirizzata ai Registri delle imprese presso le Camere di commercio, prevede la possibilità di derogare al modello standard dello statuto della Srl semplificata (Srls), in quanto si ritiene che il modello standard ministeriale non sia un testo vincolante, ma solo contenente le «clausole minime essenziali» e, quindi, «nulla impedisce alle parti di derogare allo schema tipico mediante la pattuizione di un diverso contenuto». (Il Sole 24 Ore)
La L. 24 marzo 2012, n. 27 (convertendo con modifiche il D.L. 1/2012 - decreto liberalizzazioni) introduce nel nostro ordinamento la "società a responsabilità limitata semplificata" (S.r.l.s - art. 2463 bis c.c.). Essa rappresenta una facilitazione per tutti i giovani sotto i 35 anni che vogliono fare impresa e godere dei benefici previsti per le società a responsabilità limitata.
Caratteristiche principali:
- Può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i 35 anni di età all´atto della costituzione.
- L´atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard adottato dal Ministero della Giustizia con decreto pubblicato al n. 189 della Gazzetta Ufficiale del 14/08/2012. E´ obbligatorio conformarsi al modello essendo nulla ogni clausola modificativa o integrativa che, in ogni caso, verrà sostituita di diritto dalla corrispondente versione del modulo.**vedi nota
- Non sono dovute le competenze notarili ne imposta di bollo e diritti di segreteria.
- Il capitale sociale non deve essere inferiore ad 1 euro e superiore a 10.000. Il conferimento dello stesso è da eseguirsi in denaro direttamente dagli amministratori.
- Solo i soci possono essere amministratori.
- Nel caso di raggiungimento dei 35 anni da parte di un socio, l´assemblea delibera la trasformazione della società in s.r.l. tradizionale o s.r.l. a capilale ridotto, modello societario quest´ultimo introdotto al fine di soddisfare due esigenze:
1) permettere il passaggio dalla s.r.l. semplificata per i soggetti che superano i 35 anni di età durante la gestione.
2) permettere agli over 35 di costituire una società con capitale inferiore ai 10.000 euro previsti dalla normativa per le s.r.l.
Caratteristiche principali:
- Può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i 35 anni di età all´atto della costituzione.
- L´atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard adottato dal Ministero della Giustizia con decreto pubblicato al n. 189 della Gazzetta Ufficiale del 14/08/2012. E´ obbligatorio conformarsi al modello essendo nulla ogni clausola modificativa o integrativa che, in ogni caso, verrà sostituita di diritto dalla corrispondente versione del modulo.**vedi nota
- Non sono dovute le competenze notarili ne imposta di bollo e diritti di segreteria.
- Il capitale sociale non deve essere inferiore ad 1 euro e superiore a 10.000. Il conferimento dello stesso è da eseguirsi in denaro direttamente dagli amministratori.
- Solo i soci possono essere amministratori.
- Nel caso di raggiungimento dei 35 anni da parte di un socio, l´assemblea delibera la trasformazione della società in s.r.l. tradizionale o s.r.l. a capilale ridotto, modello societario quest´ultimo introdotto al fine di soddisfare due esigenze:
1) permettere il passaggio dalla s.r.l. semplificata per i soggetti che superano i 35 anni di età durante la gestione.
2) permettere agli over 35 di costituire una società con capitale inferiore ai 10.000 euro previsti dalla normativa per le s.r.l.
SRL A CAPITALE RIDOTTO
(Rif. normativo: D.L. 22/06/2012 n. 83, art. 44 convertito con modificazioni dalla legge 07/08/2012 n.134)
Caratteristiche principali:
- Può essere costituita solo da persone fisiche che abbiano compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione.*vedi nota
- Capitale sociale minimo, anche simbolico, inferiore a € 10.000.
- L´atto costitutivo non deve adeguarsi al modello standard.
- Deve sostenere tutte le spese tipiche della costituzione come una srl tradizionale e quindi sono dovuti gli oneri notarili, le imposte di bollo e i diritti di segreteria.
- Il conferimento deve essere fatto in denaro e versato all´organo amministrativo al momento della costituzione.
*Chiarimenti Assonime (circolare n. 29 2012):
"la srl a capitale ridotto può essere costituita sia da persone fisiche di età inferiore, sia da persone fisiche di età superiore ai 35 anni". Tesi sostenuta anche dal Ministero dello Sviluppo economico.
**Un parere del ministero della Giustizia (prot. n. 43644 del 10 dicembre 2012) fatto proprio nella Circolare 3657/C del ministero dello Sviluppo Economico, indirizzata ai Registri delle imprese presso le Camere di commercio, prevede la possibilità di derogare al modello standard dello statuto della Srl semplificata (Srls), in quanto si ritiene che il modello standard ministeriale non sia un testo vincolante, ma solo contenente le «clausole minime essenziali» e, quindi, «nulla impedisce alle parti di derogare allo schema tipico mediante la pattuizione di un diverso contenuto». (Il Sole 24 Ore)
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