Nuovo regime dei minimi VAI AL NUOVO REGIME FORFETTARIO
Nuovi minimi
scritto da Davide Soletta il 28-12-2012 14:33
Le disposizioni normative recate dalla cosiddetta "manovra correttiva 2011" (D.L. 98/2011), non hanno sostituito il regime dei contribuenti minimi, ma hanno semplicemente aumentato il suo vantaggio fiscale (riducendo l´aliquota dell´imposta sostitutiva dal 20% al 5%), a fronte, però di ulteriori vincoli sulla sua adozione ancora più restrittivi di quelli precedenti.
REQUISITI
I "vecchi requisiti" ex art. 1, comma 96, della legge 244/2007
Nell´anno solare precedente:
- ricavi o compensi non superiori a 30.000 euro;
- nessuna cessione all´esportazione;
- nessuna spesa per lavoro dipendente né utili ad associati in partecipazione.
Nel triennio solare precedente:
- acquisto di beni strumentali non superiore a 15.000 euro.
I "nuovi requisiti" ex art. 27, comma 2, del D.L. 98/2011
- Attività intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007.
- Nessuna attività nel triennio solare precedente.
- La nuova attività non deve essere prosecuzione di una precedente, anche svolta come lavoro dipendente (ad eccezione dei tirocini professionali obbligatori).
- Se costituisce prosecuzione di un´attività svolta precedentemente da un altro soggetto, i ricavi da questi conseguiti nell´anno precedente non devono essere superiori a 30.000 euro.
SOGGETTI ESCLUSI
- persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini iva;
- soggetti non residenti;
- soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi.
- esercenti attività di impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni, ovvero a s.r.l.
AGEVOLAZIONI E SEMPLIFICAZIONI
Esoneri
- Obblighi di liquidazione e versamento iva.
- Tutti gli altri adempimenti previsti dal D.P.R. 633/1972 (registrazione delle fatture, dichiarazione e comunicazione annuale ecc.).
- Registrazione e tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi.
- Studi di settore e parametri, compreso l´invio della comunicazione dei dati rilevanti.
- Irap.
Adempimenti
- Conservazione e numerazione delle fatture d´acquisto e bollette doganali.
- Certificazione dei corrispettivi.
- Integrazione delle fatture relative agli acquisti intracomunitati o in caso di applicazione del reverse charge, e versamento della relativa imposta entro il 16 del mese successivo.
- Presentazione degli intrastat.
- Conservazione dei documenti ricevuti e emessi.
- Presentazione della dichiarazione dei redditi.
DETERMINAZIONE DEL REDDITO
Ai sensi dell´art. 1, comma 104, della legge 244/2007, il reddito dei contribuenti minimi è determinato dalla differenza tra l´ammontare dei ricavi o compensi percepiti e la somma delle spese sostenute nel periodo d´imposta. Al reddito così determinato (secondo il principio di cassa) si applica l´imposta sostitutiva del 5%.
Si ricorda che i contributi previdenziali e assistenziali versati dai contribuenti minimi in ottemperanza a disposizioni di legge si deducono dal reddito minimo.
Non è prevista la procedura di ammortamento ne la deduzione delle relative quote, atteso che il costo di acquisto dei beni strumentali rileva integralmente nell´esercizio in cui viene effettuato il pagamento del corrispettivo.
Sotto il profilo fiscale non assumono alcuna rilevanza le rimanenze di merci acquistate, atteso che il loro costo deve essere portato in deduzione nell´esercizio in cui avviene il pagamento.
Le spese per omaggi, vito e alloggio sono integralmente deducibili dal reddito se strettamente inerenti all´attività intrapresa.
BENI AD USO PROMISCUO
Le spese relative ai beni a utilizzo promiscuo (sia per l´attività d´impresa o di lavoro autonomo che per fini personali) per le quali generalmente il Tuir prevede specifiche percentuali o modalità di deducibilità, sono deducibili dai contribuenti minimi nella misura dael 50% dell´importo corrisposto al lordo dell´iva, A PRESCINDERE DA QUANTO PREVISTO DAL PREDETTO TESTO UNICO.
L´Amministrazione Finanziaria ha specificato che per i contribuenti minimi, si presumono sempre ad uso promiscuo gli autoveicoli e tutto ciò che concerne la telefonia (circolare 12/e del 2008).
DURATA MASSIMA DEL REGIME
Dal 2012 il regime può essere applicato al più per cinque periodi d´imposta (quelli di avvio dell´attività e i successivi quattro). Tale regola, però ha effetto retroattivo, in quanto ne sono assoggettati anche coloro che hanno avviato l´attività dal 2008. Quindi per chi ha aderito al regime dei minimi nel 2008, l´ultimo anno di applicazione sarà il 2012. A tale regola è prevista un´eccezione: i contribuenti che al quinto anno di applicazione del regime non avranno compiuto 35 anni di età potranno proseguire nell´applicazione del regime sino all´anno in cui compiranno tale età. Esempio: se un contribuente ha iniziato l´attività aderendo al regime nel 2008, quando aveva 25 anni, potrà proseguire nella sua applicazione oltre il 2012, fino al 2018 anno in cui compirà 35 anni.
CESSAZIONE DEL REGIME AGEVOLATO
La cessazione del regime dei contribuenti minimi è prevista al venire meno di uno solo dei requisiti richiesti per l´accesso, nonchè al verificarsi di una delle cause di eslusione. Ad esempio il regime cessa a decorrere dall´anno successivo in cui il contribuente sostiene spese per lavoratori dipendenti o consegue ricavi o compensi superiori a 30.000 (ATTENZIONE ma non superiori a 45.000 euro, in tal caso il regime cessa immediatamente!) ecc.
RITENUTE D´ACCONTO
Con decorrenza dal 1/1/2012 i ricavi e i compensi relativi al regime in oggetto non sono assoggettatti a ritenuta d´acconto da parte del sostituto d´imposta.
Fattura n.1 del 10 gennaio 2013
Onorario
Ritenuta
contributo Inarcassa
Netto
Prestazione svolta in regime dei minimi ex art. 1, commi 96-117, Legge 244/2007 come modificato art. 27, D.L. 98/2011, non soggetta ad Iva e a ritenuta ai sensi provvedimento Agenzia Entrate n. 185820/2011.
REQUISITI
I "vecchi requisiti" ex art. 1, comma 96, della legge 244/2007
Nell´anno solare precedente:
- ricavi o compensi non superiori a 30.000 euro;
- nessuna cessione all´esportazione;
- nessuna spesa per lavoro dipendente né utili ad associati in partecipazione.
Nel triennio solare precedente:
- acquisto di beni strumentali non superiore a 15.000 euro.
I "nuovi requisiti" ex art. 27, comma 2, del D.L. 98/2011
- Attività intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007.
- Nessuna attività nel triennio solare precedente.
- La nuova attività non deve essere prosecuzione di una precedente, anche svolta come lavoro dipendente (ad eccezione dei tirocini professionali obbligatori).
- Se costituisce prosecuzione di un´attività svolta precedentemente da un altro soggetto, i ricavi da questi conseguiti nell´anno precedente non devono essere superiori a 30.000 euro.
SOGGETTI ESCLUSI
- persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini iva;
- soggetti non residenti;
- soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi.
- esercenti attività di impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni, ovvero a s.r.l.
AGEVOLAZIONI E SEMPLIFICAZIONI
Esoneri
- Obblighi di liquidazione e versamento iva.
- Tutti gli altri adempimenti previsti dal D.P.R. 633/1972 (registrazione delle fatture, dichiarazione e comunicazione annuale ecc.).
- Registrazione e tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi.
- Studi di settore e parametri, compreso l´invio della comunicazione dei dati rilevanti.
- Irap.
Adempimenti
- Conservazione e numerazione delle fatture d´acquisto e bollette doganali.
- Certificazione dei corrispettivi.
- Integrazione delle fatture relative agli acquisti intracomunitati o in caso di applicazione del reverse charge, e versamento della relativa imposta entro il 16 del mese successivo.
- Presentazione degli intrastat.
- Conservazione dei documenti ricevuti e emessi.
- Presentazione della dichiarazione dei redditi.
DETERMINAZIONE DEL REDDITO
Ai sensi dell´art. 1, comma 104, della legge 244/2007, il reddito dei contribuenti minimi è determinato dalla differenza tra l´ammontare dei ricavi o compensi percepiti e la somma delle spese sostenute nel periodo d´imposta. Al reddito così determinato (secondo il principio di cassa) si applica l´imposta sostitutiva del 5%.
Si ricorda che i contributi previdenziali e assistenziali versati dai contribuenti minimi in ottemperanza a disposizioni di legge si deducono dal reddito minimo.
Non è prevista la procedura di ammortamento ne la deduzione delle relative quote, atteso che il costo di acquisto dei beni strumentali rileva integralmente nell´esercizio in cui viene effettuato il pagamento del corrispettivo.
Sotto il profilo fiscale non assumono alcuna rilevanza le rimanenze di merci acquistate, atteso che il loro costo deve essere portato in deduzione nell´esercizio in cui avviene il pagamento.
Le spese per omaggi, vito e alloggio sono integralmente deducibili dal reddito se strettamente inerenti all´attività intrapresa.
BENI AD USO PROMISCUO
Le spese relative ai beni a utilizzo promiscuo (sia per l´attività d´impresa o di lavoro autonomo che per fini personali) per le quali generalmente il Tuir prevede specifiche percentuali o modalità di deducibilità, sono deducibili dai contribuenti minimi nella misura dael 50% dell´importo corrisposto al lordo dell´iva, A PRESCINDERE DA QUANTO PREVISTO DAL PREDETTO TESTO UNICO.
L´Amministrazione Finanziaria ha specificato che per i contribuenti minimi, si presumono sempre ad uso promiscuo gli autoveicoli e tutto ciò che concerne la telefonia (circolare 12/e del 2008).
DURATA MASSIMA DEL REGIME
Dal 2012 il regime può essere applicato al più per cinque periodi d´imposta (quelli di avvio dell´attività e i successivi quattro). Tale regola, però ha effetto retroattivo, in quanto ne sono assoggettati anche coloro che hanno avviato l´attività dal 2008. Quindi per chi ha aderito al regime dei minimi nel 2008, l´ultimo anno di applicazione sarà il 2012. A tale regola è prevista un´eccezione: i contribuenti che al quinto anno di applicazione del regime non avranno compiuto 35 anni di età potranno proseguire nell´applicazione del regime sino all´anno in cui compiranno tale età. Esempio: se un contribuente ha iniziato l´attività aderendo al regime nel 2008, quando aveva 25 anni, potrà proseguire nella sua applicazione oltre il 2012, fino al 2018 anno in cui compirà 35 anni.
CESSAZIONE DEL REGIME AGEVOLATO
La cessazione del regime dei contribuenti minimi è prevista al venire meno di uno solo dei requisiti richiesti per l´accesso, nonchè al verificarsi di una delle cause di eslusione. Ad esempio il regime cessa a decorrere dall´anno successivo in cui il contribuente sostiene spese per lavoratori dipendenti o consegue ricavi o compensi superiori a 30.000 (ATTENZIONE ma non superiori a 45.000 euro, in tal caso il regime cessa immediatamente!) ecc.
RITENUTE D´ACCONTO
Con decorrenza dal 1/1/2012 i ricavi e i compensi relativi al regime in oggetto non sono assoggettatti a ritenuta d´acconto da parte del sostituto d´imposta.
Esempio fattura ingegnere:
Fattura n.1 del 10 gennaio 2013
Onorario
1.000
Ritenuta
0
contributo Inarcassa
40,00
Netto
1.040
Prestazione svolta in regime dei minimi ex art. 1, commi 96-117, Legge 244/2007 come modificato art. 27, D.L. 98/2011, non soggetta ad Iva e a ritenuta ai sensi provvedimento Agenzia Entrate n. 185820/2011.
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