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LA CARTELLA DI PAGAMENTO

Le cartelle
scritto da Davide Soletta il 03-05-2013 09:41
Ambito di applicazione

-Liquidazioni automatiche e controlli formali delle dichiarazioni;
-atti impositivi relativi ad imposte indirette diverse dall´Iva;
-altre entrate riscosse a mezzo ruolo (canone Rai, contributo iscrizione ordine professionali, tassa auto, ecc.).

Come possiamo notare l´ambito di applicazione delle cartelle di pagamento si è molto ridotto in seguito all´avvento dell´esecutività degli avvisi di accertamento in materia di imposte dirette, Iva e imposte doganali. Quindi se prima, dopo la notifica dell´atto il contribuente per pagare le somme pretese doveva attendere la notifica della cartella, ora scaduto il termine per proporre l´impugnazione senza che il contribuente abbia versato quanto dovuto, il carico tributario è trasmesso in via telematica all´agente della riscossione che ne dà notizia al contribuente stesso a mezzo raccomandata. In tal modo la procedura esecutiva si apre senza prevedere più l´emissione della cartella di pagamento.


I contenuti

Sono fissati da un provvedimento dell´Agenzia delle entrate. Dal 2012, ai fini di garantire una maggiore trasparenza, risultano indicati distintamente l´ente creditore, un maggiore dettaglio degli importi dovuti e l´indicazione che la cartella ha valore di "intimazione ad adempiere" ossia l´obbligo di adempiere entro 60 giorni dalla notifica con l´avvertimento che, in caso di mancato pagamento l´agente della riscossione potrà procedere ad esecuzione forzata sulla base del ruolo.


Gli importi

La cartella, se onorata entro 60 giorni dalla notifica, prevede il pagamento dei maggiori tributi e delle relative sanzioni, degli interessi di ritardata iscrizione a ruolo, degli aggi di riscossione (nella misura del 4,65% delle somme iscritte a ruolo) e delle spese di notifica. Si ricorda che l´aggio di riscossione è una percentuale (l´8%) dell´importo dovuto dal contribuente e messo a ruolo, che spetta come compenso all´ente di riscossione per la propria attività. Una parte di tale quota (il 4,65%) risulta a carico del contribuente se paga entro 60 giorni, come osservato in precedenza, mentre il resto è a carico dell´ente impositore. Qualora invece, l´adempimento avvenisse oltre il 60° giorno successivo alla notifica, il costo per il contribuente si incrementerebbe in quanto le somme dovute a titolo di aggio sarebbero in misura dell´8% e non più del 4,65%, gli interessi di mora sarebbero superiori così come le spese di esecuzione sostenute dall´agente di riscossione.

Casi in cui si può chiedere l´annullamento della cartella di pagamento

Il contribuente può presentare una dichiarazione all´agente della riscossione in modo da sospendere ogni sua ulteriore iniziativa di recupero credito, nel caso di:
-prescrizione o decadenza in data antecedente a quella in cui il ruolo è divenuto esecutivo;
-provvedimento di sgravio emesso dall´ente creditore;
-sospensione amministrativa comunque concessa dall´ente creditore;
-sospensione giudiziale;
-sentenza che abbia annullato in tutto o in parte il credito;
-pagamento effettuato in data antecedente alla formazione del ruolo;
-qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito.

Entro dieci giorni dal ricevimento, l´agente della riscossione, dopo aver verificato la veridicità delle cause che hanno indotto il contribuente a chiedere la sospensione, invia la dichiarazione ricevuta da quest´ultimo all´ente creditore unitamente alla documentazione allegata.

Passati 60 giorni l´ente creditore deve inviare al contribuente, a mezzo raccomandata o Pec, una comunicazione che certifica la correttezza della documentazione prodotta e contestualmente trasmettere all´agente della riscossione il relativo provvedimento di sgravio. In caso di inidoneità della documentazione dovrà darne immediata notizia all´agente della riscossione. C´è da segnalare che se la comunicazione da parte dell´ente impositore non avviene entro 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del contribuente, il credito viene annullato di diritto.

Impugnazione della cartella di pagamento

La cartella di pagamento è impugnabile dinanzi le Commissioni tributarie. Per la difesa ci sono due opzioni: o si eccepiscono vizi formali dell´atto stesso, riferibili all´agente della riscossione, oppure si possono eccepire vizi relativi ai contenuti del ruolo, riferibili in tal caso all´ente creditore che ha erroneamente determinato una pretesa nei confronti dei destinatari della cartella. Da ciò deriva che nei casi di contestazioni inerenti sia forma che contenuti, il debitore è tenuto a chiamare in causa sia l´ente della riscossione che l´ente creditore.

La cartella può essere impugnata entro 60 giorni dalla notifica della stessa. Il debitore può chiedere la sospensione degli effetti dell´atto, in conseguenza del danno grave e irreparabile che deriverebbe dall´esecuzione degli adempimenti richiesti, sempre che alla base di ciò ci siano ragioni giuridiche ben fondate.

E´ consigliabile che il contribuente richieda la rateazione della cartella nonostante il ricorso prodotto entro i termini, in quanto in tal modo vengono precluse all´agente della riscossione le misure cautelari e le azioni esecutive. Per cui combinando richiesta di rateazione, sospensione e ricorso si viene a creare una protezione a favore del contribuente fino alla sentenza di merito.


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