PRINCIPALI NOVITA´ IVA
07-01-2013 15:14 - NEWS GENERICHE
SINTESI DI ALCUNE DELLE PRINCIPALI MODIFICHE
1) Emissione di fattura anche senza territorialità
L´obbligo di fatturazione è esteso alle operazioni (cessioni e prestazioni) fuori campo, perchè carenti del requisito della territorialità, nei confronti di un soggetto passivo debitore dell´imposta in un altro Stato membro dell´UE e cessioni di beni e prestazioni di servizi verso chiunque fuori dall´UE.
In tal caso vanno riportate le seguenti diciture:
"inversione contabile" per operazioni nei confronti di soggetti passivi in un altro Stato dell´UE (evidenziando così che l´iva è dovuta nello Stato del committente/cessionario e non in Italia).
"operazione non soggetta" se effettuata fuori dall´UE (evidenziando così che l´operazione non è soggetta ad iva ne in Italia ne in un altro paese dell´UE).
2) Fattura: tempi e contenuti
Per i servizi generici resi nell´UE e per quelli resi o ricevuti da soggetti passivi extra UE la fattura o l´autofattura va emessa entro il 15 del mese successivo all´effettuazione dell´operazione. Idem per le cessioni intracomunitarie di beni.
In ogni caso è obbligatorio indicare il numero di partita Iva del cessionario/committente, anche se non è debitore dell´imposta o il codice fiscale in caso di soggetti non esercenti impresa, arti o professioni.
3) Nuove tipologie di fatture
Fattura semplificata (articolo 21 bis D.P.R. 633/72) - caratteristiche:
- Può essere emessa per le operazioni fino a 100 euro (a parte alcuni settori specifici per i quali il limite è elevabile a 400 euro o rimosso con apposito decreto ministeriale);
- Si può indicare il solo codice fiscale o la partita iva al posto dei dati identificativi del destinatario (nome, indirizzo, partita iva, codice fiscale, ecc.) se si tratta di soggetto stabilito in Italia. Se invece trattasi di operatore UE, bisogna indicare il numero identificativo attribuito dallo Stato comunitario in cui questo è stabilito;
- In ogni caso non può essere emessa per cessioni intracomunitarie, ne per le operazioni extraterritoriali nei confronti dei soggetti passivi che siano debitori dell´imposta in altri Stati UE;
- Si può indicare il corrispettivo al lordo dell´Iva, in tal caso occorre però precisare l´aliquota dell´imposta.
- Va riportata come per le fatture ordinarie, la data di emissione del documento e il numero progressivo della fattura in modo da consentirne l´univoca identificazione. Non è più richiesto infatti il collegamento con l´anno solare e potrà essere scelta anche una numerazione progressiva unica. In tal caso per evitare numeri eccessivamente lunghi si potrebbe far seguire al progressivo il riferimento dell´anno di emissione (ad es. ft. n. 1/2013, 2/2013 ecc.). *vedi chiarimenti delle Entrate
- E´ sufficiente descrivere i beni ceduti e i servizi resi, anzichè la loro qualità o quantità.
Inoltre vi è la possibilità, per le prestazioni di servizi effettute nello stesso mese nei confronti del medesimo soggetto, di emettere una sola fattura entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
4) Responsabilità iva appalti
Vi è la responsabilità dell´appaltatore e la sanzionabilità del committente per il versamento all´Erario dell´iva dovuta dal subappaltatore e dall´appaltatore per le prestazioni relative al contratto. A meno che l´appaltatore e il committente acquisiscano la documentazione attestante i versamenti fiscali correttamente eseguiti (e ciò può consistere anche in una asseverazione del Caf o di professionisti abilitati o autocertificazione dell´appaltatore/subappaltatore).
5) Operazioni esenti
Le prestazioni di gestione individuale di portafoglio finanziario passano da non imponibili a operazioni soggette ad iva con aliquota ordinaria.
6) Fatturazione elettronica
Modalità semplificate di emissione della fattura elettronica: è considerata tale quella inviata o ricevuta in formato elettronico. Se viene realizzata tramite software di contabilità, ma poi stampata e inviata per posta non si considera elettronica. Al contrario se una fattura cartacea viene inviata via e-mail dopo aver utilizzato lo scanner, si considera elettronica. Il documento elettronico viene equiparato a quello cartaceo agevolando sia la trasmissione sia la conservazione delle fatture. In merito a quest´ultimo aspetto la fattura deve essere conservata in maniera elettronica con firma digitale e marca temporale. Il ricorso a quest´ultima è subordinato all´ accordo del destinatario che si può manifestare sia in forma scritta sia attraverso comportamenti concludenti come ad esempio il pagamento della fattura ricevuta.
7) Il piccolo negozio può evitare lo scontrino
I piccoli negozi (oltre che le imprese che operano nella grande distribuzione attraverso medie e grandi strutture di vendita - dai 150mq. in su - per le quali già da diversi anni vi è già la possibilità) possono non emettere gli scontrini fiscali, le ricevute fiscali (pre numerate) o le fatture immediate, inviando telematicamente alle Entrate i corrispettivi giornalieri.
CONDIZIONE FONDAMENTALE: il piccolo negozio deve però far parte di un gruppo societario che opera sul territorio nazionale e che realizza un volume d´affari annuo aggregato superiore a 10 milioni di euro. Tutto ciò indipendentemente dalla sua superficie di vendita che può essere anche inferiore ai 150mq.
Comunque è obbligatoria l´emissione della fattura su richiesta del cliente.
* Fatturazione dal 2013, i chiarimenti delle Entrate
La nuova numerazione delle fatture può avvenire sia con l´azzeramento della numerazione progressiva all´inizio di ciascun anno solare, sia proseguendo progressivamente la numerazione del 2012 per tutta la vita dell´impresa
L´Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 10 gennaio la Risoluzione n. 1/E/2013, contenente i primi chiarimenti sulla numerazione delle fatture dal 1° gennaio di quest´anno (art. 21 del Dpr 633/1972, come modificato dall´art. 1, comma 325, lettera d), della Legge 228/2012). In particolare,la nuova norma dice che la fattura deve contenere un "numero progressivo che la identifichi in modo univoco", mentre prima era specificato che la numerazione fosse "in ordine progressivo per anno solare". Il documento di prassi chiarisce, che il numero progressivo, senza riferimento all´anno solare, può identificare la fattura in modo univoco conservando una continuità di numerazione con le fatture emesse in precedenza (X + 1), purché venga indicato in altro modo l´anno di emissione, "anche mediante riferimento alla data della fattura stessa" quindi la numerazione delle fatture non deve necessariamente ripartire da 1 ogni anno ma questa resta una possibilità per il contribuente. (Fisco Oggi)
Fonte: Davide Soletta
1) Emissione di fattura anche senza territorialità
L´obbligo di fatturazione è esteso alle operazioni (cessioni e prestazioni) fuori campo, perchè carenti del requisito della territorialità, nei confronti di un soggetto passivo debitore dell´imposta in un altro Stato membro dell´UE e cessioni di beni e prestazioni di servizi verso chiunque fuori dall´UE.
In tal caso vanno riportate le seguenti diciture:
"inversione contabile" per operazioni nei confronti di soggetti passivi in un altro Stato dell´UE (evidenziando così che l´iva è dovuta nello Stato del committente/cessionario e non in Italia).
"operazione non soggetta" se effettuata fuori dall´UE (evidenziando così che l´operazione non è soggetta ad iva ne in Italia ne in un altro paese dell´UE).
2) Fattura: tempi e contenuti
Per i servizi generici resi nell´UE e per quelli resi o ricevuti da soggetti passivi extra UE la fattura o l´autofattura va emessa entro il 15 del mese successivo all´effettuazione dell´operazione. Idem per le cessioni intracomunitarie di beni.
In ogni caso è obbligatorio indicare il numero di partita Iva del cessionario/committente, anche se non è debitore dell´imposta o il codice fiscale in caso di soggetti non esercenti impresa, arti o professioni.
3) Nuove tipologie di fatture
Fattura semplificata (articolo 21 bis D.P.R. 633/72) - caratteristiche:
- Può essere emessa per le operazioni fino a 100 euro (a parte alcuni settori specifici per i quali il limite è elevabile a 400 euro o rimosso con apposito decreto ministeriale);
- Si può indicare il solo codice fiscale o la partita iva al posto dei dati identificativi del destinatario (nome, indirizzo, partita iva, codice fiscale, ecc.) se si tratta di soggetto stabilito in Italia. Se invece trattasi di operatore UE, bisogna indicare il numero identificativo attribuito dallo Stato comunitario in cui questo è stabilito;
- In ogni caso non può essere emessa per cessioni intracomunitarie, ne per le operazioni extraterritoriali nei confronti dei soggetti passivi che siano debitori dell´imposta in altri Stati UE;
- Si può indicare il corrispettivo al lordo dell´Iva, in tal caso occorre però precisare l´aliquota dell´imposta.
- Va riportata come per le fatture ordinarie, la data di emissione del documento e il numero progressivo della fattura in modo da consentirne l´univoca identificazione. Non è più richiesto infatti il collegamento con l´anno solare e potrà essere scelta anche una numerazione progressiva unica. In tal caso per evitare numeri eccessivamente lunghi si potrebbe far seguire al progressivo il riferimento dell´anno di emissione (ad es. ft. n. 1/2013, 2/2013 ecc.). *vedi chiarimenti delle Entrate
- E´ sufficiente descrivere i beni ceduti e i servizi resi, anzichè la loro qualità o quantità.
Inoltre vi è la possibilità, per le prestazioni di servizi effettute nello stesso mese nei confronti del medesimo soggetto, di emettere una sola fattura entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
4) Responsabilità iva appalti
Vi è la responsabilità dell´appaltatore e la sanzionabilità del committente per il versamento all´Erario dell´iva dovuta dal subappaltatore e dall´appaltatore per le prestazioni relative al contratto. A meno che l´appaltatore e il committente acquisiscano la documentazione attestante i versamenti fiscali correttamente eseguiti (e ciò può consistere anche in una asseverazione del Caf o di professionisti abilitati o autocertificazione dell´appaltatore/subappaltatore).
5) Operazioni esenti
Le prestazioni di gestione individuale di portafoglio finanziario passano da non imponibili a operazioni soggette ad iva con aliquota ordinaria.
6) Fatturazione elettronica
Modalità semplificate di emissione della fattura elettronica: è considerata tale quella inviata o ricevuta in formato elettronico. Se viene realizzata tramite software di contabilità, ma poi stampata e inviata per posta non si considera elettronica. Al contrario se una fattura cartacea viene inviata via e-mail dopo aver utilizzato lo scanner, si considera elettronica. Il documento elettronico viene equiparato a quello cartaceo agevolando sia la trasmissione sia la conservazione delle fatture. In merito a quest´ultimo aspetto la fattura deve essere conservata in maniera elettronica con firma digitale e marca temporale. Il ricorso a quest´ultima è subordinato all´ accordo del destinatario che si può manifestare sia in forma scritta sia attraverso comportamenti concludenti come ad esempio il pagamento della fattura ricevuta.
7) Il piccolo negozio può evitare lo scontrino
I piccoli negozi (oltre che le imprese che operano nella grande distribuzione attraverso medie e grandi strutture di vendita - dai 150mq. in su - per le quali già da diversi anni vi è già la possibilità) possono non emettere gli scontrini fiscali, le ricevute fiscali (pre numerate) o le fatture immediate, inviando telematicamente alle Entrate i corrispettivi giornalieri.
CONDIZIONE FONDAMENTALE: il piccolo negozio deve però far parte di un gruppo societario che opera sul territorio nazionale e che realizza un volume d´affari annuo aggregato superiore a 10 milioni di euro. Tutto ciò indipendentemente dalla sua superficie di vendita che può essere anche inferiore ai 150mq.
Comunque è obbligatoria l´emissione della fattura su richiesta del cliente.
* Fatturazione dal 2013, i chiarimenti delle Entrate
La nuova numerazione delle fatture può avvenire sia con l´azzeramento della numerazione progressiva all´inizio di ciascun anno solare, sia proseguendo progressivamente la numerazione del 2012 per tutta la vita dell´impresa
L´Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 10 gennaio la Risoluzione n. 1/E/2013, contenente i primi chiarimenti sulla numerazione delle fatture dal 1° gennaio di quest´anno (art. 21 del Dpr 633/1972, come modificato dall´art. 1, comma 325, lettera d), della Legge 228/2012). In particolare,la nuova norma dice che la fattura deve contenere un "numero progressivo che la identifichi in modo univoco", mentre prima era specificato che la numerazione fosse "in ordine progressivo per anno solare". Il documento di prassi chiarisce, che il numero progressivo, senza riferimento all´anno solare, può identificare la fattura in modo univoco conservando una continuità di numerazione con le fatture emesse in precedenza (X + 1), purché venga indicato in altro modo l´anno di emissione, "anche mediante riferimento alla data della fattura stessa" quindi la numerazione delle fatture non deve necessariamente ripartire da 1 ogni anno ma questa resta una possibilità per il contribuente. (Fisco Oggi)
Fonte: Davide Soletta